Greenpallet.it AMBIENTE EUTR: Regolamento europeo sul legno illegale

EUTR: Regolamento europeo sul legno illegale

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Il 3 Marzo 2013 è entrato in vigore il nuovo Regolamento europeo sul legno legale (EUTR), che coinvolgerà direttamente operatori, commercianti e tecnici del settore forestale italiano.

Il regolamento (UE) n. 995/2010 si applica agli operatori che per la prima volta immettono nel mercato UE legname e prodotti del legno, sia nel caso che provengano da uno Stato Membro che da Paesi terzi.

Ai sensi dell’articolo 3, da questi ultimi sono esclusi soltanto i Paesi che hanno firmato un accordo di partenariato con l’UE ai sensi del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all’istituzione di licenze FLEGT (Forest Law Enforcement and Trade) per le importazioni di legname nell’Unione europea.

Ad oggi, gli accordi FLEGT conclusi sono con Cameroon, Repubblica dell’Africa centrale, Ghana, Indonesia, Liberia e Repubblica del Congo, mentre sono ancora in fase di negoziazione Repubblica Democratica del Congo, Gabon, Guyana, Honduras, Malaysia e Vietnam.

 

Il regolamento n. 995/2010

 

Il regolamento introduce 3 elementi principali:

1) il divieto di immissione sul mercato UE di legname tagliato abusivamente e prodotti derivati;

2) l’obbligo per gli operatori (importatori) dell’Unione che immettono per la prima volta sul mercato UE i loro prodotti del legno, di osservare il sistema di dovuta diligenza;

3) la tenuta di un registro con il nome dei fornitori e dei clienti.

In particolare, l’entrata in vigore di questo regolamento determinerà l’inizio di un sistema di dovuta diligenza applicabile all’immissione sul mercato del legno al fine aumentare la tracciabilità dei prodotti nella catena di approvvigionamento e, di conseguenza, ridurre il rischio di traffico di legname ottenuto illegalmente.

In ottemperanza al sistema di dovuta diligenza gli operatori (importatori) che immettono per la prima volta il legname o i prodotti derivati del legno sul mercato, devono applicare procedure di gestione del rischio per ridurre al minimo la possibilità di immettere in UE legname tagliato abusivamente o prodotti del legno contenenti legnami illegali.

I tre elementi chiave del «sistema di dovuta diligenza» sono:

informazione: l’operatore (importatore) deve avere accesso alle informazioni relative al legname e ai prodotti del legno che acquista, relativamente al paese di provenienza, alla quantità, ai dati del fornitore, nonché alle informazioni relative all’osservanza della legislazione nazionale di riferimento;

valutazione dei rischi: l’operatore (importatore) deve valutare il rischio di legname illegale presente nella sua catena di approvvigionamento sulla base delle informazioni di cui sopra e applicare i criteri stabiliti nel regolamento;

attenuazione dei rischi: qualora la valutazione indichi il rischio di legname illegale presente nella catena di approvvigionamento, tale rischio può essere attenuato richiedendo informazioni e controlli supplementari da parte del fornitore.

 

Sistema sanzionatorio

 

Ciascuno Stato membro dell’UE nominerà un’autorità competente che coordinerà l’attuazione del regolamento. Gli Stati membri individueranno altresì il tipo e l’insieme delle sanzioni da applicare in caso di inosservanza dello stesso.

Il regolamento prevede l’istituzione di organismi di sorveglianza riconosciuti dalla Commissione europea.

Questi organismi sono enti privati che forniranno agli operatori UE i sistemi operativi di dovuta diligenza.

Gli operatori potranno dunque sviluppare un proprio sistema o utilizzarne uno sviluppato da un organismo di sorveglianza.

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